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SWISS HARP - Statuti

 

Articolo 1

Nome:

Sotto il nome

„Swiss Harp“

„Schweizerische Harfen-Vereinigung“

„ Association Suisse de la Harpe“

« Associazione Svizzera dell’Arpa »

si è costituita un’Associazione organizzata corporativamente, retta dagli Art. 60 e relativi comma.

Durata e sede:

La sua durata è illimitata.

La sede coincide con la segreteria.

L’esercizio sociale coincide con l’anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

 

Articolo 2

Scopi:

a. L’Associazione si propone di creare un legame fra arpisti, amatoriali e professionisti, e amici dell’arpa. Il suo scopo è di aiutarli a realizzare i loro ideali musicali. In tal senso organizza seminari, corsi, masterclasses, esposizioni, incontri con personalità del mondo artistico. Grazie a tali manifestazioni, essa incoraggia i propri membri a esprimersi e a prodursi musicalmente.

b. L’Associazione informa i propri membri su tutto ciò che concerne l’arpa:

  • Calendario delle diverse manifestazioni

  • Nomine e promozioni

  • Nuove edizioni

  • Piccoli annunci

  • Articoli d’interesse generale

  • Contatti con altre Associazioni nazionali e internazionali

 

Il suo organo d’informazione consiste in giornali, lettere e pagina web.

a. L’Associazione intende migliorare la conoscenza dell’arpa presso il grande pubblico attraverso i media: radio, televisione, stampa, diverse pubblicazioni.

b. L’Associazione incoraggia la composizione musicale e le pubblicazioni per arpa, la riedizione di brani antichi e la letteratura per arpa.

c. L’Associazione sovvenziona, entro i limiti delle sue risorse disponibili, le attività dei suoi membri: masterclasses, corsi, borse di studio e di viaggio.

 

Articolo 3

Membri:

Può diventare membro ogni arpista amatoriale o professionista e ogni persona giuridica che desidera sostenere gli scopi dell’Associazione in qualità di amico o sostenitore.

Ogni membro, la cui attività professionale è legata direttamente o indirettamente alla costruzione o al commercio delle arpe, non dovrà in alcun modo trarre profitto in qualità di membro per i propri affari personali.

Membri onorari:

Le persone che l’Associazione valuterà particolarmente meritevoli potranno essere elette membri onorari dall’Assemblea Generale.

 

Articolo 4

Ammissione:

Ogni persona che desideri aderire all’Associazione deve fare domanda per iscritto alla segreteria . Il Comitato deciderà in merito alla sua ammissione.

Dimissione:

Le dimissioni si devono effettuare per iscritto alla segreteria entro la fine dell’anno. Il membro uscente è comunque tenuto a corrispondere l’intera quota associativa dell’anno in corso.

Esclusione/ Ricorso:

In caso di decesso o in caso di perdita di stato di persona giuridica, si perde la qualifica di membro.

Il Comitato può escludere un membro:

a. se non corrisponde la quota associativa entro il termine fissato dalla segreteria

b. se disturba l’ordine dell’Associazione. In tal caso la decisione del Comitato è suscettibile di ricorso presso l’Assemblea Generale (ricorso).

 

Articolo 5

Risorse:

Le risorse dell’Associazione sono costituite da:

a. la quota annuale versate dai membri delle diverse categorie, il cui importo è fissato dall’Assemblea Generale.

b. donazioni e lasciti

c. sovvenzioni

d. profitti provenienti dalle attività dell’Associazione

e. rendite del patrimonio

 

Articolo 6

Quote:

I membri pagano una quota annuale il cui importo è fissato dall’Assemblea Generale.

I membri, la cui attività professionale è legata direttamente o indirettamente alla fabbricazione delle arpe e/o al commercio di questo strumento, saranno considerati membri sponsorizzatori. Essi dovranno corrispondere come minimo la quota fissata dall’Assemblea Generale.

Gli studenti, i membri pensionati e i detentori di AVS/AI/IPG pagano la metà della quota fissata dall’Assemblea Generale.

I membri onorari non pagano la quota.

Membri onorari:

  • Emmy Hürlimann

  • Vera Dulova

  • Julien-François Zbinden

  • Chantal Mathieu-Balavoine

  • Jürg Wyttenbach

  • Mirella Vita

  • Consuelo Giulianelli

 

Articolo 7

Esclusione della responsabilità finanziaria dei membri:

Per eventuali responsabilità civili dell’Associazione è da considerare esclusivamente il patrimonio associativo.

 

Articolo 8

Assemblea Generale:

L’Assemblea Generale dei membri è l’organo supremo dell’Associazione.

Essa si riunisce almeno ogni due anni entro il primo semestre dell’anno civile.

E’ competenza dell’Assemblea Generale:

a. eleggere il presidente, il Comitato e i revisori dei conti

b. designare la sede della segreteria

c. nominare i membri onorari

d. approvare tutti i rapporti presentati

e. modificare lo statuto

f. fissare l’importo delle quote

g. deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno

h. esaminare tutte le proposte individuali pervenute per iscritto al Comitato tre settimane prima della data fissata per l’Assemblea Generale

i. pronunciarsi sui ricorsi presentati in applicazione all’articolo 4 comma b

 

Le decisioni si prendono con votazione a maggioranza dei membri presenti.

Un’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata da un quinto dei membri tramite domanda per iscritto.

 

Articolo 9

Comitato:

Il Comitato si compone di un numero variabile da cinque a undici membri ed è eletto dall’Assemblea Generale per una durata di due anni. I membri del Comitato sono rieleggibili.

Il presidente è rieleggibile consecutivamente, ma non per più di due incarichi biennali. In casi eccezionali è possibile una terza e ultima rielezione.

In caso di dimissioni di suoi membri, il Comitato può procedere unilateralmente alla sostituzione dei dimissionari, anche qualora non fosse ancora scaduto l’incarico, in modo da mantenere il numero legale previsto dallo statuto. L’elezione di questi nuovi membri deve essere sottoposta all’Assemblea Generale successiva per conferma.

Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. In caso di divisione equa dei voti, il voto del presidente o del suo supplente è preponderante.

Il Comitato si costituisce da solo, ad eccezione del Presidente.

Il Comitato e ogni delegato a una funzione dell’Associazione agisce a titolo onorifico. Eventuali delegati hanno il diritto di assistere alle riunioni del Comitato a titolo consultativo.

Gli atti dell’Associazione hanno validità a seguito della controfirma di due membri del Comitato, di cui uno è il presidente e/o vice-presidente.

 

Articolo 10

Revisori dei conti :

L’Assemblea Generale sceglie due revisori dei conti incaricati a controllare il rapporto dei conti a loro presentati.

Essi sono rieleggibili consecutivamente.

 

Articolo 11

Scioglimento:

La scioglimento dell’Associazione può essere decisa soltanto da un’Assemblea Generale straordinaria convocata a tale scopo trenta giorni prima. A tale Assemblea dovranno essere presenti almeno i tre quarti dei membri dell’Associazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà versato alla « Schweizerische Interpreten Gesellschaft », « Stiftung zur Förderung der darbietenden Künstler », o a un’Associazione simile.

 

Articolo 12

Entrata in vigore:

Il presente Statuto è stato adottato in occasione dell’Assemblea Generale straordinaria tenutasi l’8 maggio 2011.

Esso entra immediatamente in vigore e sostituisce ogni Statuto precedente.

 

Ligerz, 8 maggio 2011

 

Consuelo Giulianelli

Presidente

 

Denise Gilgen

Tesoriera

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